Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PAOLA PER I TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI ONLUS


DENOMINAZIONE -SEDE - SCOPO


Art. 1.

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Paola per i tumori muscolo-scheletrici. Onlus" L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS. L'associazione potrà utilizzare la formula abbreviata "Associazione Paola Onlus". La durata è stabilita a tempo indeterminato.
Art. 2.
L'Associazione ha sede in Udine, Via Savorgnana n. 27. L'indirizzo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo. Può istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero con delibera del Consiglio Direttivo.
Art .3.
L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento di attività nel settore dell' assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti colpiti da tumori all'apparato muscolo scheletrico (ossa e tessuti molli) e delle loro famiglie. Più precisamente, l'Associazione nasce con lo scopo di:
  • Contribuire al miglioramento dell'assistenza dei pazienti affetti da tumori dell'apparato muscolo-scheletrico, collaborando con i servizi sanitari e socio-assistenziali di competenza
  • Favorire il contatto e la collaborazione tra gli operatori professionali nonché tra i gruppi di ricerca , rafforzando la necessaria multidisciplinarietà dei trattamenti rivolti ai pazienti
  • Finanziare l'acquisto di apparecchiature medico-sanitarie destinate ad istituti/enti di cura
  • Sviluppare una vicendevole solidarietà tra i pazienti/famiglie, favorendo aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale, psicologico
  • Promuovere la diffusione di informazioni scientifiche sulle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo sia presso i cittadini che presso Enti pubblici e privati, informando altresì sui centri di cura e/o percorsi assistenziali più idonei
  • Sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse dell'Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità
  • Contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica oncologica specifica per queste patologie anche mediante l'erogazione di borse di studio
  • Porre in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative alle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni. Potrà pertanto promuovere, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizio ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenza o campagne di sensibilizzazione.


ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 4.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote versate dai soci fondatori;
b) quote sociali annuali;
c) eventuali contributi volontari degli associati;
d) contributi e finanziamenti di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
e) proventi di manifestazioni organizzate dall'Associazione o di partecipazione ad esse;
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
g) eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
c) da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio;
d) redditi derivanti dal suo patrimonio.


SOCI

Art. 5.
I Soci sono:
a) fondatori: sono considerati tali tutte le persone fisiche e giuridiche, che partecipano all' atto costitutivo;
b) benemeriti: tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano versamenti e/o donazioni all'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo;
c) ordinari: tutte le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno , all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette tipologie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha dritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua.
La quota associativa è intrasmissibile.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annua. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
Ogni socio è tenuto a prestare la propria opera volontariamente e gratuitamente.
Ogni socio può ricoprire le cariche associative previste, che sono gratuite.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 6.
La qualità di associato si perde per decesso , dimissioni e per morosità o indegnità.
Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La morosità superiore a 6 mesi nel pagamento delle quote associative, nonché l'inosservanza delle regole dello statuto, delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, dei regolamenti dell'Associazione costituiscono principali motivi di esclusione.
L'associato, a cui perviene tale provvedimento, contenente le motivazioni per cui l'esclusione è stata deliberata, può far ricorso, entro 30 giorni, all'Assemblea, per mezzo di raccomandata inviata al Presidente. Il Socio deceduto, dimesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


ORGANI

Art. 7.
Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Comitato Tecnico Scientifico.


ASSEMBLEA

Art. 8.
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annua.
Tutti i Soci hanno diritto al voto, purché iscritti nel registro Soci da almeno 30 giorni.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio consuntivo i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci.

L'Assemblea delibera in merito:
  • all'approvazione del bilancio d'esercizio, preventivo e consuntivo;
  • alla nomina del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il primo mandato in cui la nomina spetta ai Soci fondatori;
  • alla nomina del Collegio dei Revisori;
  • all'approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
  • allo scioglimento dell'Associazione;
  • ad ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno, entro il 30 maggio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso contiene l'indicazione del luogo-che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione-, della data e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. Nel caso di seconda convocazione, in giornata diversa da quella di prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le assemblee deliberano con la maggioranza dei voti dei presenti. Per lo scioglimento e conseguente devoluzione dei beni occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Per le modifiche statutarie necessita la presenza di almeno i due terzi degli associati in prima convocazione, ed un terzo degli Associati, in seconda convocazione.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a sette eletti dall'Assemblea.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente può nominare il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea.
Il Consiglio:
  • sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo
  • determina la quota associativa annuale per i Soci
  • nomina il Comitato tecnico-scientifico ed il Responsabile Scientifico
  • compila ed aggiorna gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o fax, o tramite posta elettronica, almeno 8 giorni prima della riunione, e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente , in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nel caso di rinuncia o dimissione, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio direttivo, questo verrà reintegrato per cooptazione e rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno, per dimissioni od altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, fino alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea.


IL PRESIDENTE

Art. 10.
Il Presidente , ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente
  • presiede il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea;
  • rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
  • nei casi di urgenza , può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.


COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11.
Il Collegio dei Revisori è nominato, qualora necessario, dall'Assemblea.
È costituito da tre membri, con idonea professione, anche non associati, con mandato di cinque esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica; è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori è investito di ogni potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Il Collegio redige per conto del Consiglio Direttivo una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio. L'Assemblea può anche deliberare di nominare un solo revisore dei conti, al quale spetteranno tutti i poteri e faranno capo tutti gli obblighi sopra previsti per il Collegio.


COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 12.
Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un numero di membri variabile tra cinque e otto membri, nominati tra i Soci aventi specifiche conoscenze ed esperienze nel campo delle patologie oncologiche muscolo-scheletriche. Rimane in carica per un quinquennio ed è rinnovabile per un secondo mandato. Possono essere componenti del Comitato Scientifico persone fisiche anche estranee all'Associazione. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Responsabile Scientifico; ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione.
Il Comitato Tecnico Scientifico:
  • propone indirizzi di intervento e di ricerca per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
  • fornisce consulenza in materie scientifiche di interesse per l'Associazione;
  • si pronuncia su argomenti specifici che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
  • valuta le domande di attribuzione di borse di studio ed i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai beneficiari.


GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 13.
Ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Comitato Tecnico-Scientifico non compete alcun compenso per la carica.


BILANCIO

Art. 14.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro la fine di aprile verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati, negli esercizi successivi, ai fini istituzionali ed impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art.3 e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto divieto all'associazione di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserva o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.


SCIOGLIMENTO

Art. 15.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'art. 8 dall'Assemblea ,la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo verrà devoluto al altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e scopi affini, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso qualsiasi distribuzione ai Soci.


CONTROVERSIE

Art. 15.
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.


RINVIO

Art. 16.
Per quanto non espressamente riportato dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia. 
Associazione Paola per i tumori muscolo-scheletrici.Onlus - Trust Paola Gonzato-Rete Sarcoma.ETS
P.Iva: 02587570306 - CF: 94109220304 - SDI o PEC: apaola.onlus@pec.it - via Savorgnana 27 Udine, 33100
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